Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for reiteration of rejected arguments and lack of specific legal errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Gianpietro Conti inadmissible, confirming the lower court's finding of criminal liability. Conti argued for a personal re-evaluation of evidence and challenged the sentencing, but the court found these arguments merely repetitive of previously rejected criticisms. The decision rests on the principle that appeals cannot propose new factual assessments or general re-evaluations of proof absent specific, identified legal errors in the trial record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals must cite specific legal errors; general re-evaluation of evidence or repetition of rejected arguments renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTI GIANPIERO nato a ASTI il 27/03/1983 avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che GIAMPIERO CONTI ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino in epigrafe, con la quale è stata confermata la decisione del G.U.P. del Tribunale in sede, che ha affermato la penale responsabilità del medesimo per i reati di cui agli artt. 617-bis e 623-bis cod. pen.; Considerato che i tre motivi di ricorso, con i quali si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, al diniego della causa di improcedibilità per particolare tenuità del fatto ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio sono, da un lato, del tutto reiterativi di censure già adeguatamente confutate e, dall'altro, volti a proporre una personale rivalutazione della prova, estranea al sindacato di legittimità (Sez.
U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore Il Presidente