Sentenza — n. 21179/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BARBAROSSA ROBERTO nato il 31/01/1975 STAFFOLANI MARCO nato a TREIA il 19/01/1970 BROCANI STEFANO nato a CUPRAMONTANA il 25/12/1961 SANTONI STEFANO nato a ANCONA il 17/03/1966 avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 21179/2022 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BARBAROSSA ROBERTO nato il 31/01/1975 STAFFOLANI MARCO nato a TREIA il 19/01/1970 BROCANI STEFANO nato a CUPRAMONTANA il 25/12/1961 SANTONI STEFANO nato a ANCONA il 17/03/1966 avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BARBAROSSA ROBERTO nato il 31/01/1975 STAFFOLANI MARCO nato a TREIA il 19/01/1970 BROCANI STEFANO nato a CUPRAMONTANA il 25/12/1961 SANTONI STEFANO nato a ANCONA il 17/03/1966 avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che BARBAROSSA ROBERTO, STAFFOLANI MARCO, BROCANI STEFANO e SANTONI ricorrono per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Ancona in epigrafe, con la quale è stata confermata la decisione del Tribunale in sede che ha affermato la responsabilità penale dei predetti per il reato di cui all'art. 217 I. fall., consumato 1'8 marzo 2013; - che, avverso l'indicata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, deducendo plurimi motivi sul punto della affermazione di responsabilità e sull'estinzione del reato per prescrizione; - che la deduzione di estinzione del reato per prescrizione è fondata, essendosi compiuto 1'8 settembre 2020 il relativo termine, poiché la sospensione del decorso dei termini processuali, introdotta per il contenimento della pandemia da Covid-19 dall'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai soli procedimenti, in corso nel periodo di riferimento, in cui siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti (Sez. 5, n. 2647 del 29/09/2021, dep. 2022, Fava, Rv. 282431), mentre non risulta, nella fattispecie, alcuna pendenza di termini processuali ricadenti nella predetta causa di sospensione;
Preso atto che non emergono, con la necessaria evidenza (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.; P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore Il P