Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific procedural errors and mere reiteration of rejected arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Butera's appeal against the Palermo Court of Appeal's confirmation of his criminal liability inadmissible. Butera argued for a personal re-evaluation of evidence and alleged legal violations regarding his habitual nature, but the court found these points merely reiterated and outside the scope of cassation review. Consequently, the appeal was rejected because it lacked specific procedural mischaracterizations and constituted an impermissible personal re-evaluation of facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 75, comma secondo, d. Igs. 159/2011; Appeals to the Court of Cassation must identify specific procedural errors; mere reiteration of rejected arguments or personal re-evaluation of evidence without distinct legal mischaracterizations renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUTERA GIUSEPPE nato a AGRIGENTO il 06/08/1978 avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che GIUSEPPE BUTERA ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo in epigrafe, con la quale è stata confermata la decisione del Tribunale di Agrigento, che ha affermato la penale responsabilità del medesimo per il reato di cui all'art. 75, comma secondo, d. Igs. 159/2011; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge in riferimento all'affermazione di responsabilità, sé, da un lato, del tutto reiterativo di censure già adeguatamente confutate (V., in particolare, il punto relativo alla abiatualità) e, dall'altro, volto a proporre una personale rivalutazione della prova, estranea al sindacato di legittimità (Sez.
U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, 5., Rv. 277758); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore — Il Presidente