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Ordinanza — n. 21177/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for reiterative grounds and personal evidence revaluation outside cassation review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21177/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared Giuseppe Manco's appeal against the Lecce Court of Appeal inadmissible. The appellant argued for a personal re-evaluation of evidence regarding criminal liability, but the court found his grounds were merely repetitive of previously refuted objections or sought a personal assessment of proof, which falls outside cassation review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must cite specific legal errors; mere requests for personal re-evaluation of evidence or repetition of refuted objections are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reiterative grounds rejection personal re-evaluation of proof cassation review scope procedural error citation incapacità lavorativa attestata prova insufficiente dell'aggravamento clinico allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S.
207944) e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCO GIUSEPPE nato a ZOLLINO il 29/11/1957 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che GIUSEPPE MANCO ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce in epigrafe, con la quale è stata confermata la decisione del Tribunale di Brindisi, che ha affermato la penale responsabilità del medesimo per il reato di cui agli artt. 479 e 480 cod. pen.; Considerato che i due motivi di ricorso, con i quali si deduce violazione di legge in riferimento all'affermazione di responsabilità, sono, da un lato, del tutto reiterativi di censure già adeguatamente confutate (V., in particolare, il punto relativo alla duplicazione dei verbali d'esame ed all'inserimento dei nominativi beneficiati) e, dall'altro, volti a proporre una personale rivalutazione della prova, estranea al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore Il Presiden