Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 21176/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 21176/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 21176/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: QUARTULLI ANTONIO nato a BRINDISI il 18/04/1984 avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TU DINO; Rilevato che QUARTULLI ANTONIO ricorre per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Lecce in epigrafe, con la quale è stata confermata la decisione del Tribunale di Brindisi che ha affermato la responsabilità penale del medesimo per il reato di cui all'art. 474 cod. pen., consumato 1'11 febbraio 2013; - che, avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione della legge processuale con riferimento all'affermazione di responsabilità; - che i motivi superano il vaglio di ammissibilità, in relazione alla dedotta questione giuridica, con conseguente rilievo della prescrizione, maturata - anche tenuto conto delle sospensioni - successivamente alla deliberazione della sentenza impugnata;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 474 cod. pen; Sentenza — n. 21176/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 474 cod. pen., consumato 1'11 febbraio 2013; - che, avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione della legge processuale con riferimento all'affermazione di responsabilità; - che i motivi superano il vaglio di ammissibilità, in relazione alla dedotta questione giuridica, con conseguente rilievo della prescrizione, maturata - anche tenuto conto delle sospensioni - successivamente alla deliberazione della sentenza impugnata;

Parole chiave

Generato dall'IA
contraffazione di merci difesa contro le pratiche commerciali illecite rivendita abbandono del procedimento per truffa traffico di stupefacenti lotta contro la frode

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 474 cod. pen
Rilevato che QUARTULLI ANTONIO ricorre per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Lecce in epigrafe, con la quale è stata confermata la decisione del Tribunale di Brindisi che ha affermato la responsabilità penale del medesimo per il reato di cui all'art. 474 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: QUARTULLI ANTONIO nato a BRINDISI il 18/04/1984 avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TU DINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che QUARTULLI ANTONIO ricorre per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Lecce in epigrafe, con la quale è stata confermata la decisione del Tribunale di Brindisi che ha affermato la responsabilità penale del medesimo per il reato di cui all'art. 474 cod. pen., consumato 1'11 febbraio 2013; - che, avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione della legge processuale con riferimento all'affermazione di responsabilità; - che i motivi superano il vaglio di ammissibilità, in relazione alla dedotta questione giuridica, con conseguente rilievo della prescrizione, maturata - anche tenuto conto delle sospensioni - successivamente alla deliberazione della sentenza impugnata;

Preso atto che non emergono, con la necessaria evidenza (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.; P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore Il Presidente