Sentenza — n. 21176/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: QUARTULLI ANTONIO nato a BRINDISI il 18/04/1984 avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TU DINO; Rilevato che QUARTULLI ANTONIO ricorre per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Lecce in epigrafe, con la quale è stata confermata la decisione del Tribunale di Brindisi che ha affermato la responsabilità penale del medesimo per il reato di cui all'art. 474 cod. pen., consumato 1'11 febbraio 2013; - che, avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione della legge processuale con riferimento all'affermazione di responsabilità; - che i motivi superano il vaglio di ammissibilità, in relazione alla dedotta questione giuridica, con conseguente rilievo della prescrizione, maturata - anche tenuto conto delle sospensioni - successivamente alla deliberazione della sentenza impugnata;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 474 cod. pen; Sentenza — n. 21176/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 474 cod. pen., consumato 1'11 febbraio 2013; - che, avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione della legge processuale con riferimento all'affermazione di responsabilità; - che i motivi superano il vaglio di ammissibilità, in relazione alla dedotta questione giuridica, con conseguente rilievo della prescrizione, maturata - anche tenuto conto delle sospensioni - successivamente alla deliberazione della sentenza impugnata;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: QUARTULLI ANTONIO nato a BRINDISI il 18/04/1984 avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TU DINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che QUARTULLI ANTONIO ricorre per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Lecce in epigrafe, con la quale è stata confermata la decisione del Tribunale di Brindisi che ha affermato la responsabilità penale del medesimo per il reato di cui all'art. 474 cod. pen., consumato 1'11 febbraio 2013; - che, avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione della legge processuale con riferimento all'affermazione di responsabilità; - che i motivi superano il vaglio di ammissibilità, in relazione alla dedotta questione giuridica, con conseguente rilievo della prescrizione, maturata - anche tenuto conto delle sospensioni - successivamente alla deliberazione della sentenza impugnata;
Preso atto che non emergono, con la necessaria evidenza (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.; P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore Il Presidente