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Ordinanza — n. 21175/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming motivation defect for denying expert opinion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21175/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Luigi Schiavello's appeal inadmissible regarding a conviction for personal injuries and unauthorized weapon carrying. The appellant argued the lower court's refusal to order an expert opinion constituted a motivation defect under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim because such defects are not admissible in cassation unless they involve a violation of law, and the appellant failed to demonstrate a legal error.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; In appeals to the Supreme Court, alleged defects in judicial motivation are inadmissible unless they constitute a violation of law, as mere generic assertions without legal violation do not qualify as admissible grounds for cassation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility defect of motivation violation of law requirement expert opinion denial Code of Criminal Procedure responsabilità del locatore diritto di ritenzione del locatore immobile occupato

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIAVELLO LUIGI nato a BOLLATE il 14/10/1975 avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che LUIGI SCHIAVELLO ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova in epigrafe, con la quale è stata confermata la decisione del Tribunale in sede, con cui il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto di lesioni personali e per la contravvenzione di porto ingiustificato di strumenti d'offesa; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio della motivazione in riferimento al diniego di perizia è inammissibile sia in quanto, in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge (Sez.

U,n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); sia perché meramente generico ed assertivo; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore Il President