Ordinanza — n. 21173/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTI CANDIDO nato a ZANDOBBIO il 08/01/1957 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Rilevato che CANDIDO VALENTI ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia in epigrafe, con la quale è stata confermata la decisione del G.U.P. del Tribunale in sede, che ha affermato la penale responsabilità del medesimo per il reato di falso in atto pubblico; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta - senza alcun riferimento ai vizi deducibili ex art. 606, cod. proc. pen. - l'affermazione di responsabilità è, da un lato, del tutto reiterativo di censure già adeguatamente confutate (V., in particolare, il punto relativo alla deposizione dell'Alborghetti ed alle stesse ammissioni confessorie dell'imputato) e, dall'altro, volto a proporre una personale rivalutazione della prova, estranea al sindacato di legittimità (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 21173/2022 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale in sede, che ha affermato la penale responsabilità del medesimo per il reato di falso in atto pubblico; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta - senza alcun riferimento ai vizi deducibili ex art. 606, cod. proc. pen. - l'affermazione di responsabilità è, da un lato, del tutto reiterativo di censure già adeguatamente confutate (V., in particolare, il punto relativo alla deposizione dell'Alborghetti ed alle stesse ammissioni confessorie dell'imputato) e, dall'altro, volto a proporre una personale rivalutazione della prova, estranea al sindacato di legittimità (Sez.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTI CANDIDO nato a ZANDOBBIO il 08/01/1957 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che CANDIDO VALENTI ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia in epigrafe, con la quale è stata confermata la decisione del G.U.P. del Tribunale in sede, che ha affermato la penale responsabilità del medesimo per il reato di falso in atto pubblico; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta - senza alcun riferimento ai vizi deducibili ex art. 606, cod. proc. pen. - l'affermazione di responsabilità è, da un lato, del tutto reiterativo di censure già adeguatamente confutate (V., in particolare, il punto relativo alla deposizione dell'Alborghetti ed alle stesse ammissioni confessorie dell'imputato) e, dall'altro, volto a proporre una personale rivalutazione della prova, estranea al sindacato di legittimità (Sez.
U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigye estensore Il Presid