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Ordinanza — n. 21172/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against simple documentary bankruptcy conviction for manifestly unfounded non-prosecution claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21172/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Stefano Piras inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Piras challenged the lower court's confirmation of his conviction for simple documentary bankruptcy, arguing the decision violated the law by failing to apply the non-prosecution clause of Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected this claim as manifestly unfounded, noting the lower court correctly applied principles regarding the particular lightness of the offense through a justifiable reasoning process.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; The appeal claiming the non-prosecution clause was not applied is inadmissible if the lower court's reasoning on the particular lightness of the offense is not censurable.

Parole chiave

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simple documentary bankruptcy non-prosecution clause particular lightness manifestly unfounded appeal Article 131-bis Penal Code notificazione viziata ammende per infrazione procedurale tempestività dell'invio postale

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRAS STEFANO nato a SAN GAVINO MONREALE il 25/09/1970 avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che STEFANO PIRAS ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari in epigrafe, con la quale è stata confermata la decisione del Tribunale in sede, che ha affermato la penale responsabilità del medesimo per Il reato di bancarotta semplice documentale; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta - nella duplice declinazione del vizio di motivazione e della violazione di legge - il diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è, ad un tempo, assertivo, rivalutativo dei fatti e manifestamente infondato, non ravviandosi la preterizione, nella sentenza impugnata, di elementi decisivi nella prospettiva invocata ed avendo il giudice del merito fatto corretta applicazione dei principi di diritto declinati da questa Corte riguardo la valutazione della particolare tenuità attraverso un percorso giustificativo che non s'appalesa censurabile in questa sede (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647);

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore Il Presidente