Cassation appeal against peace court appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal qualification ground.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a violation of law regarding the qualification of the offense under Article 581 of the Penal Code, while the lower court had confirmed a conviction for Article 582. The court ruled that appeals against peace court decisions in the second instance cannot be based solely on grounds of inadequate reasoning, as such appeals must strictly address violations of law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; d.lgs. n. 274/2000: Appeals against second-instance judgments by peace courts are inadmissible if based exclusively on defects of reasoning, requiring strict adherence to the violation of law ground.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ETRUSCO ROSALIA nato a TARANTO il 17/02/1976 avverso la sentenza del 07/01/2021 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- rilevato che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice d'appello, ha confermato la sentenza emessa dal G.d.P. in sede, con la quale ROSALIA ETRUSCO è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui all'art. 582, cod. pen.; -che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen, in riferimento alla valutazione d'attendibilità della persona offesa e delle ulteriori prove, oltre alla violazione di legge in ordine alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 581 cod. pen.; - che le doglianze proposte con il primo e secondo motivo sono inammissibili in quanto deducenti - al di là della rubrica del secondo motivo - vizi di motivazione in ricorso ammesso per sola violazione di legge in quanto (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557), ai sensi degli artt. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e 39 -bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.
Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro tremila; PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigl re estensore Il Pres