Cassation Court dismisses appeal against criminal conviction for threats due to procedural inadmissibility and lack of prescriptive defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Dignazio Vitantonio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a first-instance conviction for threats, arguing procedural violations regarding evidence evaluation, motivation defects, and the application of the statute of limitations. The court rejected these claims because the alleged procedural flaws were generic and outside statutory scope, the evidence against the defendant was uncontested, and the prescriptive period calculation was factually incorrect regarding the judgment date.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 195 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals based on generic allegations of motivation defects or procedural violations not specifically grounded in law are inadmissible, and the statute of limitations must be calculated based on the actual date of the first-instance judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIGNAZIO VITANTONIO nato a GROTTAGLIE il 25/06/1964 avverso la sentenza del 07/01/2021 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che VITANTONIO DIGNAZIO ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Taranto in epigrafe con la quale è stata confermata la decisione del Giudice di pace in sede, che ha affermato la penale responsabilità del medesimo per il reato di minaccia in danno di Giovanna Marinelli; Considerato che i tre motivi di ricorso, con i quali si denunzia violazione di legge in relazione alla valutazione della prova, vizio della motivazione in elazione all'art.195 cod. proc. pen. ed al mancato rilievo della prescrizione sono inammissibili in quanto: non sussiste il vulnus denunciato in relazione all'antecedente fatto lesivo, non contestato nella sua materialità, a prescindere dall'esito liberatorio sul punto del giudizio di primo grado; la deduzione del vizio di motivazione in relazione alla violazione di norme processuali è, oltre che del tutto generica, proposta fuori dei casi previsti (Sez.
U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); il computo del termine di estinzione per prescrizione ha trascurato in toto di considerare che la sentenza impugnata è stata deliberata in epoca antecedente alla stessa data indicata dal ricorrente, restando irrilevante il successivo decorso temporale; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore Il Presid