Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive arguments and lack of specific procedural violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Rosaria Di Natale inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for personal injury, arguing regarding the credibility of the victim and the sentencing. The court rejected these claims as either repetitive of previously refuted points or too generic to challenge the lower court's detailed reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must identify specific procedural violations; generic complaints or repetitive arguments regarding evidence evaluation are inadmissible as they fall outside the scope of the cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI NATALE ROSARIA nato a LICATA il 25/02/1970 avverso la sentenza del 17/12/2020 del TRIBUNALE di AGRIGENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che ROSARIA DI NATALE ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento in epigrafe con la quale è stata confermata la decisione del Giudice di pace di Licata, che ha affermato la penale responsabilità della medesima per il reato di lesioni personali in danno di Loredana Capitano; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denunzia violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla valutazione della prova e, in particolare, all'attendibilità della persona offesa ed all'asserita sottovalutazione delle deduzioni difensive, è inammissibile in quanto: da un lato del tutto reiterativo di censure già adeguatamente confutate (V., in particolare, il punto relativo allo scrutinio di credibilità della parte civile e della convergenza degli ulteriori elementi dimostrativi) e, dall'altro, volto a proporre una personale rivalutazione della prova, estranea al sindacato di legittimità (Sez.
U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); Rilevato che il secondo motivo, con il quale si contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio, è del tutto generico, non confrontandosi con l'ampia ed articolata motivazione resa sul punto (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore Il Pr