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Sentenza — n. 21166/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 21166/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 21166/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale di Rovereto ha confermato la decisione del Giudice di pace di Riva del Garda, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di VALENTINA FEDRICI in relazione ai reati di lesioni e minaccia in danno di Gianantonio Chiarani.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 21166/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale di Rovereto ha confermato la decisione del Giudice di pace di Riva del Garda, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di VALENTINA FEDRICI in relazione ai reati di lesioni e minaccia in danno di Gianantonio Chiarani.

Parole chiave

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risarcimento alle vittime di reati vittima vittima di infortunio femminicidio incidente ciclistico reati violenti
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FEDRICI VALENTINA nato a RIVA DEL GARDA il 15/02/1999 avverso la sentenza del 06/05/2021 del TRIBUNALE di ROVERETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale di Rovereto ha confermato la decisione del Giudice di pace di Riva del Garda, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di VALENTINA FEDRICI in relazione ai reati di lesioni e minaccia in danno di Gianantonio Chiarani.

2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, formulando plurimi motivi. Con memoria trasmessa per l'odierna udienza, il difensore ha documentato l'intervenuta remissione di querela e l'accettazione dell'imputata (verbale del 14 luglio 2021 davanti ai Carabinieri della Stazione di Limone sul Garda) ed ha chiesto emettersi relativa declaratoria.

3. Deve essere emessa declaratoria di estinzione del reato per remissione della querela. 3.1.Secondo l'insegnamento di legittimità, autorevolmente espresso (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681) ed unanimemente seguito (ex multis Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, Rv. 276138), la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti. 3.2. Nel caso in esame, la fattispecie abdicativa risulta ritualmente risulta perfezionata, con conseguente improcedibilità dei reati contestati alla ricorrente.

4. Segue come per legge la condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali. PQM annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè i reati sono estinti per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico della querelata Fedrici Valentina. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il Consiglie e estensore Il Pr