Ordinanza — n. 21165/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI LIVORNOnel procedimento a carico di: SOGGIA FAUSTO nato a MILANO il 29/04/1944 avverso la sentenza del 10/05/2021 del GIUDICE DI PACE di LIVORNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 21165/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il Giudice di pace di Livorno ha, con la sentenza impugnata, assolto FAUSTO SOGGIA dai reati di minaccia e lesioni in danno di Gianfranco Lippi; -che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Livorno, deducendo vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen, in riferimento alla valutazione probatoria; - che le doglianze proposte sono inammissibili in quanto deducenti vizi di motivazione in ricorso ammesso per sola violazione di legge in quanto (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557), ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI LIVORNOnel procedimento a carico di: SOGGIA FAUSTO nato a MILANO il 29/04/1944 avverso la sentenza del 10/05/2021 del GIUDICE DI PACE di LIVORNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il Giudice di pace di Livorno ha, con la sentenza impugnata, assolto FAUSTO SOGGIA dai reati di minaccia e lesioni in danno di Gianfranco Lippi; -che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Livorno, deducendo vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen, in riferimento alla valutazione probatoria; - che le doglianze proposte sono inammissibili in quanto deducenti vizi di motivazione in ricorso ammesso per sola violazione di legge in quanto (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557), ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.
Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen; PQM dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore Il Presidente