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Sentenza — n. 21164/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal declaring crimes extinguished by victim's remission of complaint.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21164/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment, declaring the criminal charges extinguished due to the victim's remission of the complaint. The appellant argued for a declaration of innocence, but the court found the remission valid and effective against the co-accused. Consequently, the court ruled that the crimes no longer existed, leading to the dismissal of the appeal without remittal.

Regesto Legislator

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Art. 129 comma 1 c.p.p.; Art. 155 c.p.: The remission of the complaint, accepted during the appeal process, extinguishes the crime and renders the proceedings inadmissible, requiring the court to declare the crimes extinguished of its own motion.

Parole chiave

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remission of complaint extinction of crime criminal procedure inadmissibility court of cassation victim's waiver annulment without remittal istanza di revisione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 129 comma 1 c.p.p.
Art. 155 c.p.
Nel caso in esame, risulta che la persona offesa ha rimesso la querela nei confronti del coimputato, con conseguente effetto estensivo, ex art. 155 cod.
art. 155 cod. pen
Nel caso in esame, risulta che la persona offesa ha rimesso la querela nei confronti del coimputato, con conseguente effetto estensivo, ex art. 155 cod. pen., nei confronti del coimputato ricorrente (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini
3.1.Secondo l'insegnamento di legittimità, autorevolmente espresso (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv.
Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi
227681) ed unanimemente seguito (ex multis Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, Rv.
Sez. 5, n. 44377 del 08/07/2014, Ravelli
pen., nei confronti del coimputato ricorrente (Sez. 5, n. 44377 del 08/07/2014, Ravelli, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FUGAZZOTTO FRANCO NATALE SALVATORE nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 25/12/1961 avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d'appello di Messina ha confermato la decisione del Tribunale di Barcellona pozzo di Gotto, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di FRANCO NATALE SALVATORE FUGAZZOTTO in relazione ai reati di violazione di domicilio e minaccia in danno di Valentina Cucinotta.

2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, formulando plurimi motivi. Con memoria trasmessa per l'odierna udienza, il difensore ha documentato l'intervenuta remissione di querela (verbale di udienza dell'Il febbraio 2021 nel proc. RGNR 2282/15 della Procura della Repubblica del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, pendente a carico del coimputato) e l'accettazione dell'imputato ed ha chiesto emettersi relativa declaratoria.

3. Deve essere emessa declaratoria di estinzione del reato per remissione della querela. 3.1.Secondo l'insegnamento di legittimità, autorevolmente espresso (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681) ed unanimemente seguito (ex multis Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, Rv. 276138), la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti. 3.2.

Nel caso in esame, risulta che la persona offesa ha rimesso la querela nei confronti del coimputato, con conseguente effetto estensivo, ex art. 155 cod. pen., nei confronti del coimputato ricorrente (Sez. 5, n. 44377 del 08/07/2014, Ravelli, Rv. 262195), che non ne ha ricusato gli effetti. L'art.129 I comma cod. proc. pen. prevede che «in ogni stato e grado del processo il giudice il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza».

Ne consegue l'improcedibilità dei reati contestati al ricorrente, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza tempestivamente impugnata.

4. Segue come per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. PQM annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè i reati sono estinti per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato Fugazzotto Franco Natale Salvatore. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il Consigliere es