Cassation court dismisses appeal against non-mention of conviction due to inadmissible generic grounds and lack of specific legal errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and fines. The appellant challenged the lower court's decision granting non-mention of conviction based on alleged errors in evidence evaluation and failure to apply specific sentencing provisions. The court rejected these arguments as either repetitive, lacking specific legal violations, or too generic to warrant cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: Appeals challenging the non-mention of conviction must identify specific legal errors or procedural violations; generic complaints regarding evidence evaluation or failure to cite specific articles are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENOVESE SALVATORE nato a ROSE PARK( AUSTRALIA) il 04/04/1961 avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che SALVATORE GENOVESE ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di MESSINA in epigrafe con la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, è stato concesso il beneficio della non menzione della condanna, con conferma dell'affermazione di responsabilità del medesimo per i reati di lesioni personali e tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona; Considerato che i primi tre motivi di ricorso, con i quali si denunzia violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla valutazione della prova e, in particolare, all'attendibilità della persona offesa ed all'asserita sottovalutazione della deposizione degli operanti, sono inammissibili in quanto: da un lato del tutto reiterativi di censure già adeguatamente confutate (V., in particolare, il punto relativo allo scrutinio di credibilità della parte civile e della convergenza degli ulteriori elementi dimostrativi) e, dall'altro, volti a proporre una personale rivalutazione della prova, estranea al sindacato di legittimità (Sez.
U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); Rilevato che il quarto motivo, con il quale si contesta il diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è del tutto generico, non confrontandosi con l'ampia ed articolata motivazione resa sul punto che, nel valorizzare la reiterazione e la gravità della condotta, non evidenzia margini di sindacabilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822);
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione alla parte civile - che ha trasmesso memoria conclusionale ed allegata nota spese - delle spese di assistenza nel grado, liquidate nella misura indicata in dispositivo. PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore