Italian Court dismisses appeal as grounds are repetitive and seek personal evidence revaluation outside cassation review scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a suspended sentence for personal injuries, arguing violations of law and flaws in evidence evaluation regarding self-defense. The court rejected these claims as they merely reiterated previously refuted arguments and sought a personal revaluation of evidence, which falls outside the scope of cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely reiterate arguments already refuted or seek a personal revaluation of evidence without identifying specific distortions of legal emergencies.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCU IONEL nato a FOCSANI( ROMANIA) il 01/05/1978 avverso la sentenza del 07/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che IONEL MARCU ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di MESSINA in epigrafe con la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con conferma dell'affermazione di responsabilità del medesimo per il reato di lesioni personali; Considerato che i due motivi in cui si articola il ricorso, con il quali si denunzia violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla valutazione della prova ed all'esclusione della causa di giustificazione della legittima difesa sono inammissibili in quanto: da un lato del tutto reiterativi di censure già adeguatamente confutate (V., in particolare, il punto relativo alla valutazione indiziaria) e, dall'altro, volti a proporre una personale rivalutazione della prova, estranea al sindacato di legittimità (Sez.
U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore Il Presid