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Ordinanza — n. 21161/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses criminal appeal as inadmissible due to lack of specific procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21161/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Giorgio Calogero's appeal against the second-instance conviction for fraud and forgery inadmissible. The appellant argued for a personal re-evaluation of evidence and the admission of a witness, but the court found these grounds repetitive and outside the scope of cassation review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.p.; Art. 609, c.p.p.: Appeals to the Supreme Court must identify specific procedural violations; generic requests for personal re-evaluation of evidence or failure to admit witnesses not raised in the lower appeal are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility cassation review scope procedural violation requirement evidence re-evaluation witness admission preclusion notificazione elettronica difetto formale di procedura notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.p.
Art. 609, c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S.
207944) e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALOGERO GIORGIO nato a TORREGROTTA il 16/06/1955 avverso la sentenza del 14/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che GIORGIO CALOGERO ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di MESSINA, che ha confermato l'affermazione di responsabilità penale del medesimo per i delitti di truffa e falso in atto pubblico per induzione; Considerato che l'unico motivo in cui si articola il ricorso, con il quali si denunzia violazione di legge in relazione alla valutazione della prova ed all'omessa ammissione testimoniale in primo grado è inammissibile in quanto: da un lato del tutto reiterativo di censure già adeguatamente confutate (V., in particolare, il punto relativo alla valutazione indiziaria) e, dall'altro, volto a proporre una personale rivalutazione della prova, estranea al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); la questione relativa al rigetto della richiesta di escussione della teste Siracusano non risulta proposta con l'appello ed è, pertanto, preclusa; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore Il President