Italian Court dismisses generic appeal against bankruptcy fraud conviction as it lacks specific factual grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Marcello Carpignoli's appeal inadmissible due to the generic nature of his complaints regarding the affirmation of liability. The appellant challenged the appellate court's confirmation of responsibility for fraudulent and documentary bankruptcy, arguing against the re-determination of accessory penalties. The court rejected this because the grievances failed to engage with the extensive and detailed reasoning provided in the lower court's judgments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds raised are entirely generic and do not confront the extensive and articulated reasoning contained in the judgment under review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARPIGNOLI MARCELLO nato a ROMA il 08/01/1947 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che MARCELLO CARPIGNOLI ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in epigrafe con la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Latina, sono state rideterminate le pene accessorie fallimentari, cori conferma dell'affermazione di responsabilità del medesimo per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; Considerato che le doglianze proposte con l'unico motivo in riferimento all'affermazione di responsabilità sono del tutto generiche, non confrontandosi con l'ampia ed articolata motivazione resa nelle conformi sentenze di merito (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore Il Presidente