Italian Supreme Court dismisses appeal against fraud bankruptcy conviction for inadmissible procedural grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Alessio Romani inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Romani challenged his conviction for fraudulent bankruptcy, arguing violations of law and motivational defects regarding evidence re-evaluation and sentencing. The court rejected these claims because they sought a re-evaluation of evidence outside the scope of appellate review and were based on facts already refuted by lower courts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals challenging the re-evaluation of evidence or factual findings are inadmissible when they do not identify specific distortions of procedural emergencies or rely on facts already conclusively refuted by the trial court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANI ALESSIO nato a ROMA il 23/09/1965 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che ROMANI ALESSIO ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato, per quanto qui ancora rileva, l'affermazione di responsabilità del medesimo per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale; Considerato che i quattro motivi in cui si articola il ricorso - ribaditi nella memoria trasmessa per l'odierna udienza - con i quali si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali, sono inammissibili: - che le doglianze proposte, con il primo ed il secondo motivo, sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità (Sez.
U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); in particolare, nel contestare la motivazione resa dalla Corte territoriale, il ricorrente reitera censure in fatto insindacabilmente confutate; - che il terzo ed il quarto motivo, con i quali si contesta il diniego della concessione dell'attenuante del danno di speciale tenuità e la determinazione della pena, sono proposti fuori dei casi previsti dalla legge, avendo la Corte territoriale reso, sui punti censurati, analitica e non irragionevole motivazione (V. in particolare i punti relativi ai criteri di valutazione dell'attenuante ed il riferimento alla pena base prossima al minimo edittale;
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore Il Pre