Cassation court dismisses appeal against fraud bankruptcy conviction due to inadmissible procedural grounds and lack of statutory suspension eligibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Vincenzo D'Aniello inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's confirmation of his criminal liability for document fraud bankruptcy, arguing legal violations and motivational defects. The court rejected these claims because the grievances sought a re-evaluation of evidence outside the scope of cassation review and the suspension benefit was not legally available to the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 64 c.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible when they merely request a re-evaluation of evidence outside the scope of cassation review or when the requested benefit of conditional sentence suspension is not provided for by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANIELLO VINCENZO nato a AFRAGOLA il 02/04/1964 avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che D'ANIELLO VINCENZO ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso, che ha confermato, per quanto qui ancora rileva, l'affermazione di responsabilità penale del medesimo per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale; Considerato che i due motivi in cui si articola il ricorso, con i quali si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali, sono entrambi inammissibili: - che le doglianze proposte, con il primo motivo, sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità (Sez.
U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); in particolare, nel contestare la motivazione resa dalla Corte territoriale, il ricorrente reitera censure in fatto insindacabilmente confutate; - che il secondo motivo, con il quale si contesta il diniego della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è proposto fuori dei casi previsti dalla legge, non potendone il ricorrente fruire;
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore Il Presid