Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 21154/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 21154/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 21154/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: POLLICINA GIANLUCA nato a CATANIA 1118/11/1978 avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Rilevato che POLLICINA GIAN LUCA ricorre per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Catania in data 22/12/2020 con la quale, in parziale riforma della la decisione del Tribunale in sede, il medesimo è stato assolto dal reato di tentata truffa ed è etsta rideterminata la pena per la residua imputazione di cui agli artt. 482 e 476 cod. pen., consumata nel gennaio 2014; - che, avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione della legge processuale con riferimento all'affermazione di responsabilità ed all'divieto di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen.; - che i motivi superano il vaglio di ammissibilità, tanto in relazione al falso consumato mediante utilizzazione di fotocopie, che in relazione alla determinazione - all'esito della parziale assoluzione - di una pena più elevata di quella irrogata in primo grado, con conseguente rilievo della prescrizione, maturata - in assenza di sospensioni - nel dicembre 2021, ed alla alla quale il ricorrente non ha rinunciato;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 21154/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 482 e 476 cod. pen., consumata nel gennaio 2014; - che, avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione della legge processuale con riferimento all'affermazione di responsabilità ed all'divieto di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen.; - che i motivi superano il vaglio di ammissibilità, tanto in relazione al falso consumato mediante utilizzazione di fotocopie, che in relazione alla determinazione - all'esito della parziale assoluzione - di una pena più elevata di quella irrogata in primo grado, con conseguente rilievo della prescrizione, maturata - in assenza di sospensioni - nel dicembre 2021, ed alla alla quale il ricorrente non ha rinunciato;

Parole chiave

Generato dall'IA
inchiesta per falsità atti perseguimento penale per truffa falsificazione di monete sviamento della giustizia istruzione penale per appropriazione indebita uso di false generalità
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: POLLICINA GIANLUCA nato a CATANIA 1118/11/1978 avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che POLLICINA GIAN LUCA ricorre per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Catania in data 22/12/2020 con la quale, in parziale riforma della la decisione del Tribunale in sede, il medesimo è stato assolto dal reato di tentata truffa ed è etsta rideterminata la pena per la residua imputazione di cui agli artt. 482 e 476 cod. pen., consumata nel gennaio 2014; - che, avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione della legge processuale con riferimento all'affermazione di responsabilità ed all'divieto di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen.; - che i motivi superano il vaglio di ammissibilità, tanto in relazione al falso consumato mediante utilizzazione di fotocopie, che in relazione alla determinazione - all'esito della parziale assoluzione - di una pena più elevata di quella irrogata in primo grado, con conseguente rilievo della prescrizione, maturata - in assenza di sospensioni - nel dicembre 2021, ed alla alla quale il ricorrente non ha rinunciato;

Preso atto che non emergono, con la necessaria evidenza (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.; P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore Il Preside