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Ordinanza — n. 21153/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses criminal appeal as inadmissible due to lack of specific legal grounds and subjective arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21153/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Antonio Amatulli's appeal against the second-instance criminal judgment inadmissible. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and the application of leniency provisions, but the court found these claims to be subjective and outside the scope of legal review. Consequently, the appeal was rejected because the grievances lacked specific legal violations or factual errors, resulting in a dismissal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.; Art. 131-bis c.p.: Appeals in criminal proceedings must cite specific legal violations or factual errors; subjective assessments of guilt or leniency without concrete grounds are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility specific legal grounds requirement subjective guilt assessment re-evaluation of evidence limits Cassazione ordinanza art 131-bis code court costs award prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.
Rilevato che AMATULLI ANTONIO ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ha confermato l'affermazione di penale responsabilità del medesimo per il delitto di cui all'art. 610 cod.
Art. 131-bis c.p.
277758); - Il secondo motivo, con il quale si contesta il diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis cod.
art. 610 cod. pen
Rilevato che AMATULLI ANTONIO ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ha confermato l'affermazione di penale responsabilità del medesimo per il delitto di cui all'art. 610 cod.
art. 131-bis cod. pen
277758); - Il secondo motivo, con il quale si contesta il diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S.
207944) e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATULLI ANTONIO nato a NOCI il 19/08/1963 avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che AMATULLI ANTONIO ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ha confermato l'affermazione di penale responsabilità del medesimo per il delitto di cui all'art. 610 cod. pen.; Considerato che i tre motivi in cui si articola il ricorso, con i quali si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali, sono inammissibili in quanto: - Le doglianze proposte, con il primo motivo, sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità (Sez.

U., n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); - Il secondo motivo, con il quale si contesta il diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., contiene, a sua volta, una prospettazione meramente soggettiva di particolare tenuità del fatto, mentre la sentenza impugnata ha analizzato - escludendoli con motivazione incensurabile - gli indicatori decisivi sul punto (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591), valorizzando la pretestuosità della condotta, la sua durata temporale e le modalità di consumazione; - Che il terzo motivo è manifestamente infondato perché afferente a violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti, non ravvisandosi alcuna immutazione della contestazione (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore Il Presi