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Ordinanza — n. 21150/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses criminal appeal for reiterating arguments and requesting personal evidence re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21150/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the criminal appeal filed by Principe Antimo against the Perugia Court of Appeal inadmissible. The appellant argued for a personal re-evaluation of evidence and alleged violations of law regarding self-defense, but the court found these points merely repetitive of previously refuted arguments. The court rejected the appeal because the grievances sought a personal assessment of facts outside the scope of appellate review and lacked specific procedural errors.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must cite specific procedural errors; mere requests for personal re-evaluation of evidence or repetition of refuted arguments render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reiteration of arguments personal re-evaluation of evidence appellate review limits specific procedural errors Italian Supreme Court lesioni personali aggravate ricorso all'autorità di vigilanza

Disposizioni normative citate

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Art. 363 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S.
207944) e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRENCIPE ANTIMO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 09/09/1986 avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che PRENCIPE ANTIMO ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia, che ha confermato l'affermazione di responsabilità penale per il delitto di lesioni personali aggravate dall'uso di un oggetto atto ad offendere, di cui è vietato il porto senza giustificato motivo ex art. 4, comma 2, I. n. 110/75, così qualificata l'imputazione di tentato omicidio; Considerato che i due motivi in cui si articola il ricorso, con i quali si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali, sono inammissibili in quanto da un lato del tutto reiterativi di censure già adeguatamente confutate (V., in particolare, il punto relativo all'esclusione della legittima difesa) e, dall'altro, volti a proporre una personale rivalutazione della prova, estranea al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore Il President