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Ordinanza — n. 21147/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against peace court verdict dismissed for inadmissibility due to lack of appeal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21147/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance confirmation of a peace court judgment for a public order offense, citing defects in reasoning and sentencing. The court ruled that appeals against peace court decisions confirmed by appellate courts cannot be based solely on reasoning flaws, as such grounds are excluded by specific procedural statutes.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 39-bis d.lgs. 274/2000: Appeals against appellate judgments confirming peace court rulings for minor offenses are inadmissible if based exclusively on defects of reasoning.

Parole chiave

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peace court jurisdiction cassation appeal grounds reasoning defect exclusion public order offense procedural inadmissibility reati penali reato di pirateria della strada risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) e) c.p.p.
pen.; -che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando la nullità della pronuncia impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 2-bis c.p.p.
pen.; -che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando la nullità della pronuncia impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11
art. 581 cod. pen
di Catania, con la quale RAPISARDA SANTO è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto di cui all'art. 581 cod. pen.; -che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando la nullità della pronuncia impugnata ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAPISARDA SANTO nato a CATANIA il 04/04/1966 avverso la sentenza del 26/11/2020 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- considerato che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Catania, in funzione di giudice di appello, ha confermato la pronuncia emessa dal G.d.P. di Catania, con la quale RAPISARDA SANTO è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto di cui all'art. 581 cod. pen.; -che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando la nullità della pronuncia impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen, per violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e carenza di motivazione relativamente al trattamento punitivo; - che le doglianze proposte con il primo e secondo motivo s;ono inammissibili in quanto deducenti vizi di motivazione in ricorso ammesso per sola violazione di legge in quanto (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557), ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro tremila;

PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore Il Presid