Cassation court dismisses appeals for nullity as they constitute inadmissible factual re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Ioia Francesco and Antonello inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The defendants argued the lower court's judgment was null due to legal violations and motivational defects. The court rejected these claims because the arguments merely requested a personal re-evaluation of evidence, which falls outside the cassation court's jurisdiction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; Appeals alleging nullity based on a personal re-evaluation of evidence or general motivational defects are inadmissible as they exceed the scope of the cassation court's review of legal errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IOIA FRANCESCO nato a NAPOLI il 08/11/1975 1010 ANTONELLO nato a NAPOLI il 23/06/1977 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- ritenuto che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, con la quale IOIA FRANCESCO e '010 ANTONELLO sono stati condannati per i reati di cui agli artt. 614, 633 cod. pen. e 44 D.P.R. 380/2001; -che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, lamentando la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen, per violazione di legge e vizi motivazionali; - che l'unico motivo di ricorso è inammissibile poiché - come s'appalesa dalla stessa articolazione delle censure — è del tutto versato in fatto e propone una personale rivalutazione della prova, estranea al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro tremila; PQM dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore Il Presidente