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Ordinanza — n. 21146/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for nullity as they constitute inadmissible factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21146/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Ioia Francesco and Antonello inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The defendants argued the lower court's judgment was null due to legal violations and motivational defects. The court rejected these claims because the arguments merely requested a personal re-evaluation of evidence, which falls outside the cassation court's jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; Appeals alleging nullity based on a personal re-evaluation of evidence or general motivational defects are inadmissible as they exceed the scope of the cassation court's review of legal errors.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility personal re-evaluation of evidence nullity of judgment motivational defects scope of cassation review violazione di domicilio illecita violenza violazione della sovranità territoriale di uno Stato estero

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
380/2001; -che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, lamentando la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S.
207944) e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IOIA FRANCESCO nato a NAPOLI il 08/11/1975 1010 ANTONELLO nato a NAPOLI il 23/06/1977 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- ritenuto che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, con la quale IOIA FRANCESCO e '010 ANTONELLO sono stati condannati per i reati di cui agli artt. 614, 633 cod. pen. e 44 D.P.R. 380/2001; -che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, lamentando la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen, per violazione di legge e vizi motivazionali; - che l'unico motivo di ricorso è inammissibile poiché - come s'appalesa dalla stessa articolazione delle censure — è del tutto versato in fatto e propone una personale rivalutazione della prova, estranea al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro tremila; PQM dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore Il Presidente