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Ordinanza — n. 21145/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to abstract censure without specific factual comparison regarding sentencing motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21145/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint was an abstract criticism of the sentencing motivation. The appellant failed to identify specific elements that were unjustifiably disregarded or to demonstrate a logical flaw in the court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; An appeal based on a defect of motivation is inadmissible if it merely formulates abstract censure without pointing to specific elements disregarded or demonstrating a logical inconsistency in the reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal defect of motivation abstract censure sentencing quantification procedural costs Cassation appeal penal procedure sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COVACI SORIN nato il 19/06/1977 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; (4L

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- rilevato che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato, per quanto qui ancora rileva, la sentenza emessa dal Tribunale di Genova, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di COVACI SORIN per il delitto di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen, per vizio di motivazione in ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio; - che l'unico motivo è inammissibile poiché si limita a formulare censure del tutto astratte, senza confrontarsi con la sufficiente e non illogica motivazione resa sul punto e senza indicare quali elementi, decisivi nella prospettiva invocata, sarebbero stati dedotti ed invece ingiustificatamente disattesi; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro tremila;

PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore Il Presidente