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Ordinanza — n. 21144/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of critical analysis of lower court's reasoning on liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21144/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of complaint failed to critically analyze the lower court's arguments. The appellant, Rubino Daniele, challenged his conviction for aggravated personal injuries and a preventive measure violation without addressing the co-offending allegations or specific procedural breaches. The court ruled that the appeal was inadmissible under Article 606 of the Code of Criminal Procedure due to this lack of necessary critical analysis.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds of complaint do not contain a necessary critical analysis of the arguments supporting the decision, merely postulating the appellant's extraneity to the crime without confronting the co-offending imputation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of critical analysis Article 606 criminal procedure aggravated personal injuries preventive measure violation ricorso per risarcimento danni danno alla salute preesistente danno differenziale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
159/2011; -che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando la nullità della pronuncia impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBINO DANIELE nato a AOSTA il 21/03/1982 avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- considerato che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Aosta in data 24/11/2017, con la quale RUBINO DANIELE è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto di lesioni personali pluriaggravate e per il reato di cui all'art. 75 d. Igs. 159/2011; -che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando la nullità della pronuncia impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen, per violazione di legge sull'affermazione di responsabilità; - che l'unico motivo di ricorso è inammissibile poiché le dogl anze proposte non risultano scandite da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, limitandosi a postulare l'estraneità del ricorrente dal reato sub a) - senza confrontarsi con l'imputazione concorsuale - e con l'accertata inosservanza di specifiche prescrizioni al medesimo imposta dalla misura di prevenzione in atto (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. .2017, Galtelli, Rv. 268822); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro tremila; PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore Il Presiden