Italian Supreme Court dismisses criminal appeal due to statute of limitations barring prosecution for embezzlement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court annulled a lower court's conviction for embezzlement because the crime had expired under the statute of limitations. The defendant argued that procedural delays caused by the pandemic suspended the limitation period, but the court found no pending deadlines to justify this suspension. Consequently, the court ruled that the criminal liability was extinguished and the appeal was rejected without remittal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 158 c.p.p.; Art. 100 c.p.: The statute of limitations extinguishes criminal liability when the prescribed period has elapsed without prosecution, and procedural suspensions do not apply absent actual pending deadlines.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE BELLIS GIUSEPPE nato a CERIGNOLA il 12/07/1983 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che DE BELLIS GIUSEPPE ricorre per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Ancona in data 26/11/2020 con la quale è stata affermata la responsabilità penale del medesimo per il reato di c:ui all'art. 496 cod. pen., consumato il 7 maggio 2013; - che, avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, rilevando, preliminarmente, l'intervenuta prescrizione del reato in epoca antecedente alla deliberazione della sentenza impugnata, oltre alla nullità della citazione in primo grado, al vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità e sul diniego di applicazione dell'art. 131-bis cod- pen.; - che il primo motivo di ricorso è fondato, poiché la sospensione del decorso dei termini processuali, introdotta per il contenimento della pandemia da Covid-19 dall'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai soli procedimenti, in corso nel periodo di riferimento, in cui siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti (Sez. 5, n. 2647 del 29/09/2021, dep. 2022, Fava, Rv. 282431), mentre non risulta, nella fattispecie, alcuna pendenza di termini processuali ricadenti nella predetta causa di sospensione; che, da tanto, consegue il rilievo della predetta causa estintiva, alla quale il ricorrente non ha rinunciato;
Preso atto che non emergono, con la necessaria evidenza (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.; P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore Il Pre