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Ordinanza — n. 21141/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21141/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21141/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile MORONI EUGENIO nato a SENIGALLIA il 26/05/2001 nel procedimento a carico di: PICCIONI NICHOLAS nato a JESI il 14/06/1998 avverso la sentenza del 15/03/2021 del GIUDICE DI PACE di SENIGALLIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 35 d.lgs. 274/2000; Ordinanza — n. 21141/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile MORONI EUGENIO nato a SENIGALLIA il 26/05/2001 nel procedimento a carico di: PICCIONI NICHOLAS nato a JESI il 14/06/1998 avverso la sentenza del 15/03/2021 del GIUDICE DI PACE di SENIGALLIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

Parole chiave

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abbandono per lesioni personali prestazioni per lesione al ginocchio risarcimento del danno alla persona lesione al piede motivi di cassazione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
pen, per violazione di legge ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 35 d.lgs. 274/2000
ed errata applicazione dell'art. 35 d.lgs.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile MORONI EUGENIO nato a SENIGALLIA il 26/05/2001 nel procedimento a carico di: PICCIONI NICHOLAS nato a JESI il 14/06/1998 avverso la sentenza del 15/03/2021 del GIUDICE DI PACE di SENIGALLIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- ritenuto che con la sentenza in epigrafe il G.d.P. di Senigallia ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di PICCIONI NICHOLAS imputato per il delitto di lesioni personali pluriaggravate; -che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la costituita parte civile, MORONI EUGENIO, a mezzo del difensore, lamentando la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen, per violazione di legge ex art. 129 cod. proc. pen. ed errata applicazione dell'art. 35 d.lgs. 274/2000; - che il ricorso è inammissibile per carenza di interesse di MORONI EUGENIO, posto che in tema di reati di competenza del giudice di pace, non sussiste l'interesse per la parte civile ad impugnare, anche ai soli fini civili, la sentenza di estinzione del reato per prescrizione poiché la stessa non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile (V.

Sez. U, n. 33864 del 23/04/2015, Sbaiz, Rv. 264238); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro tremila; PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore Il Presi