Ordinanza — n. 21138/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO AGOSTINO CARMELO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 15/08/1950 avverso la sentenza del 13/04/2021 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; - rilevato che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in funzione di giudice d'appello, ha confermato la sentenza emessa dal G.d.P. di Barcellona Pozzo di Gotto, con la quale RIZZO AGOSTINO CARMELO è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui all'art. 582, cod. pen.; -che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen, in riferimento alla valutazione d'attendibilità della persona offesa e delle ulteriori prove, oltre alla sottovalutazione delle censure dedotte con l'appello ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio; - che le doglianze proposte con il primo e secondo motivo sono inammissibili in quanto deducenti vizi di motivazione in ricorso ammesso per sola violazione di legge in quanto (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557), ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 21138/2022 — snpen · Corte di Cassazione: di Barcellona Pozzo di Gotto, con la quale RIZZO AGOSTINO CARMELO è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui all'art. 582, cod. pen.; -che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen, in riferimento alla valutazione d'attendibilità della persona offesa e delle ulteriori prove, oltre alla sottovalutazione delle censure dedotte con l'appello ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio; - che le doglianze proposte con il primo e secondo motivo sono inammissibili in quanto deducenti vizi di motivazione in ricorso ammesso per sola violazione di legge in quanto (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557), ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO AGOSTINO CARMELO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 15/08/1950 avverso la sentenza del 13/04/2021 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- rilevato che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in funzione di giudice d'appello, ha confermato la sentenza emessa dal G.d.P. di Barcellona Pozzo di Gotto, con la quale RIZZO AGOSTINO CARMELO è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui all'art. 582, cod. pen.; -che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen, in riferimento alla valutazione d'attendibilità della persona offesa e delle ulteriori prove, oltre alla sottovalutazione delle censure dedotte con l'appello ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio; - che le doglianze proposte con il primo e secondo motivo sono inammissibili in quanto deducenti vizi di motivazione in ricorso ammesso per sola violazione di legge in quanto (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557), ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.
Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen; - che il terzo motivo è inammissibile poiché afferente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro tremila;
PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore Il Pre