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Ordinanza — n. 21137/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to new evidence, late arguments, and improper sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21137/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Schettino Enrico inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for attempted murder, arguing for self-defense and specific sentencing violations. The court rejected these claims because the first ground sought to re-evaluate evidence improperly, the second raised new arguments for the first time, and the third improperly targeted the sentencing determination.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it proposes a personal re-evaluation of evidence, raises new grounds for the first time, or improperly challenges the determination of the sanctioning treatment.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal re-evaluation of evidence new grounds in cassation sanctioning treatment review self-defense recognition legal fees and fine procedural vices diritto a un ricorso effettivo

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) e) c.p.p.
pen., il delitto di tentato omicidio ascritto a SCHETTINO ENRICO e rideterminato la pena; -che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019
207944) e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, 5., Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHETTINO ENRICO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 16/04/1962 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- considerato che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ha, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, qualificato ex artt. 582, 583, comma primo, n. 1, cod. pen., il delitto di tentato omicidio ascritto a SCHETTINO ENRICO e rideterminato la pena; -che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen, per vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della legittima difesa e violazione di legge sul trattamento sanzionatorio; - che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto - come s'appalesa dalla stessa incorporazione nel ricorso di interi brani della sentenza impugnata, interpolati da considerazioni assertive - propone una personale rivalutazione della prova, estranea al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, 5., Rv. 277758); - che le doglianze proposte, con il secondo motivo, sono inammissibili perché proposte per la prima volta in sede di legittimità; - che il terzo motivo è inammissibile poiché afferente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro tremila;

PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore Il Pr