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Ordinanza — n. 21136/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for attempted private violence extortion as inadmissible due to personal fact re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21136/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Pellegrino inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a lower court's reclassification of his actions as attempted private violence extortion, arguing for a different legal characterization based on labor rights. The court rejected these claims because they constituted a personal re-evaluation of evidence rather than a legal challenge to specific procedural errors.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 52 c.p.; The appeal is inadmissible when it proposes a personal re-evaluation of evidence or an alternative factual reconstruction instead of challenging specific legal errors or procedural violations identified by the trial court.

Parole chiave

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inadmissible appeal private violence extortion personal re-evaluation criminal procedure law attempted crime reati contro la libertà personale reati violenti tentate lesioni personali gravi

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
203/91, così qualificato il delitto di estorsione al medesimo ascritto al capo C4) della rubrica; -che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 52 c.p.
pen, per violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità e difetto dell'impianto mol:ivazionale, nonché mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 52 cod.
Art. 416-bis 1 c.p.
pen., prospettando, peraltro, la "compromissione dei diritti al lavoro ed alla libertà di iniziativa economica" in comparazione con la libertà di autodeterminazione che la fattispecie ritenuta sussistente presidia; - Che il terzo motivo, con il quale si contesta l'aggravante di cui all'art. 416-bis 1 cod.
art. 52 cod. pen
pen, per violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità e difetto dell'impianto mol:ivazionale, nonché mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 52 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S.
207944) e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LABELLARTE PELLEGRINO nato a MONS( BELGIO) il 07/05/1974 avverso la sentenza del 03/03/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- ritenuto che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bari, ha rideterminato la pena irrogata a LABELLARTE PELLEGRINO per il delitto di violenza privata, nella forma tentata, aggravato ex art. 7 I. 203/91, così qualificato il delitto di estorsione al medesimo ascritto al capo C4) della rubrica; -che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen, per violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità e difetto dell'impianto mol:ivazionale, nonché mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 52 cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto - come s'appalesa dalla stessa incorporazione nel ricorso di interi brani della sentenza impugnata, interpolati da considerazioni assertive - propone una personale rivalutazione della prova, estranea al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); - che le doglianze proposte, con il secondo motivo, sono, del pari, finalizzate a proporre un'alternativa ricostruzione in fatto rispetto alla scriminante di cui all'art. 52 cod. pen., prospettando, peraltro, la "compromissione dei diritti al lavoro ed alla libertà di iniziativa economica" in comparazione con la libertà di autodeterminazione che la fattispecie ritenuta sussistente presidia; - Che il terzo motivo, con il quale si contesta l'aggravante di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen., è - oltre che versato in fatto - del tutto generico; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro tremila;

PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore Il