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Ordinanza — n. 21135/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific proof misrepresentation and insufficient motivation defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21135/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's reclassification of a trademark infringement charge, alleging proof misrepresentation and a lack of motivational basis for the criminal responsibility finding. The court rejected these claims because the grievances merely sought a re-evaluation of evidence rather than identifying specific procedural errors or misrepresentations of key facts.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; The cassation appeal is inadmissible when the complained-of errors do not constitute specific travisamenti (misrepresentations) of procedural emergencies or when the defects in motivation are merely requests for a new reading of evidence without pointing to concrete errors.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility travisamento della prova difetto motivazionale responsabilità penale contraffazione marchio contraffazione di merci marchi ingannevoli false indicazioni su attività commerciali

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p.
e rideterminato la pena; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
art. 474 cod. pen
- considerato che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo, riqualificato il fatto ascritto a RIEMMA ALESSANDRO nell'originaria imputazione di cui all'art. 474 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIEMMA ALESSANDRO nato a NAPOLI il 01/03/1977 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- considerato che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo, riqualificato il fatto ascritto a RIEMMA ALESSANDRO nell'originaria imputazione di cui all'art. 474 cod. pen. e rideterminato la pena; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen, per travisamento della prova in ordine all'affermazione di penale responsabilità e difetto dell'impianto motivazionale ad essa correlato; - che l'unico motivo di ricorso, assertivamente formulato quanto alla consapevolezza della contraffazione del marchio, è inammissibile posto che le doglianze proposte sono finalizzate a prefigurare una rivalutazicne e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro tremila; PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore Il Presiden