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Ordinanza — n. 21134/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of grounds to challenge prescribed crime and sentencing determination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21134/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's decision that extinguished a crime due to prescription while re-sentencing for a remaining offense, citing lack of reasoning and denied general mitigating circumstances. The court rejected these arguments as inadmissible because challenging a prescribed crime does not constitute valid grounds to exclude the act's existence or relevance, and the sentencing determination was sufficiently motivated.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; Art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.: An appeal challenging the prescription of a crime or the determination of sentencing is inadmissible if it fails to demonstrate circumstances excluding the act's existence or relevance, or if the lower court provided sufficient and logical reasoning for its decisions.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility prescription of crime lack of reasoning general mitigating circumstances sentencing determination procedural costs Cassa delle Ammende messa in circolazione di monete false

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
ascritto a MARTIRADONNA LUANA e rideterminato la pena per il residuo delitto di falso in atto pubblico per induzione; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, lamentando la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.
244274), di circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod.
art. 367 cod. pen
- rilevato che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Velletri, dichiarato estinto per prescrizione il delitto di cui all'art. 367 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTIRADONNA LUANA nato a ROMA il 21/12/1970 avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; 0.•

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- rilevato che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Velletri, dichiarato estinto per prescrizione il delitto di cui all'art. 367 cod. pen. ascritto a MARTIRADONNA LUANA e rideterminato la pena per il residuo delitto di falso in atto pubblico per induzione; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, lamentando la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen, per mancanza di motivazione sull'affermazione di responsabilità relativamente al reato di cui all'art. 367 cod. pen. e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche; - che il primo motivo di ricorso è inammissibile poiché - formulando censure riguardo ad un reato dichiarato prescritto - non rappresenta circostanze idonee alla constatazione, con la necessaria evidenza (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), di circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.; - che il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto afferente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro tremila;

PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consiglie estensore Il P