Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to prior review of false evidence and lack of decisive indicators.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Alfredo Ferrera's appeal against the Second Instance Court's sentencing reduction inadmissible. The defense argued for legal violation regarding criminal responsibility and insufficient reasoning for omitted general mitigating circumstances. The court rejected both grounds, noting the first was a reiteration of previously dismissed false evidence claims and the second ignored a decisive indicator.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 497-bis cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they merely reiterate arguments already fully examined and dismissed by the lower court or fail to present decisive indicators for the penalty treatment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRERA ALFREDO nato a CATANIA il 10/09/1983 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che FERRARA ALFREDO ricorre per cessazione avverso la sentenza ÉKJ resa dalla Corte di Appello di CataniaVin data 17/03/2024, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania, ha rideterminato la pena per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen.; Considerato che la difesa deduce, con i due motivi in cui si articola il ricorso, rispettivamente la violazione di legge per quanto attiene all'affermazione di responsabilità penale dell'imputato e il difetto di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche;
Ritenuto che il primo motivo è inammissibile perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (V. 3 sulla dedotta e manifestamente infondata inidoneità del falso a trarre in inganno); Considerato che il secondo motivo è parimenti inammissibile in quanto afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, nn prospettando il ricorrente quale decisivo indicatore sarebbe stato ignorato;
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 2022 Il consiglier estensore Il Presidente Aless drina Tudino St(epojriaj /„. 1 t DEPOSITATO IN CANC