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Ordinanza — n. 21128/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for containing only factual complaints lacking legal specificity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21128/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Ivano Artuso's appeal against the Court of Appeal's judgment inadmissible. The appellant argued against the court's finding of responsibility for the crime under Article 494 of the Penal Code, but the court found his arguments were merely factual complaints lacking legal specificity. Consequently, the court rejected the appeal because the grounds did not meet the requirements for admissibility in a court of jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 364 c.p.c.: Appeals to the court of jurisdiction must be based on legal errors, not factual complaints; appeals consisting solely of general factual grievances or mere repetitions of arguments already examined by the lower court are inadmissible.

Parole chiave

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court of jurisdiction inadmissible appeal factual complaints legal specificity Article 494 Penal Code procedural admissibility Italian Supreme Court sviamento della giustizia

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Art. 364 c.p.c.
Art. 494 cod. pen.
Ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Ivano Artuso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del medesimo per il reato di cui all'art. 494 cod.
art. 494 cod. pen
Ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Ivano Artuso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del medesimo per il reato di cui all'art. 494 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARTUSO IVANO nato a MIRANO il 08/03/1960 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Ivano Artuso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del medesimo per il reato di cui all'art. 494 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da rnere doglianze in punto di fatto, oltre che privi di specificità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 6, sulle false generalità declinate e sul fine di vantaggio); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente