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Ordinanza — n. 21127/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding charge reclassification and generic mitigation arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21127/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds, as the applicant merely reiterated arguments already rejected by the Court of Appeal. The lower court correctly identified the crime as attempted extortion based on the defendant's specific intent to obtain money for a prior drug transaction, distinguishing it from private violence. Furthermore, the denial of generic mitigation was justified by the defendant's negative personality profile and aggressive behavior, which the appellate court properly referenced without needing to examine every statutory parameter.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 62 bis c.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by repeating arguments already dismissed, and the denial of generic mitigation is valid when the defendant's negative personality and aggression preclude positive evaluation under Art. 133 c.p.

Parole chiave

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lack of specificity reclassification of crime generic mitigation attempted extortion negative personality profile inadmissible appeal procedural dismissal pericolo di traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 56 cod. pen.
Art. 610 cod. pen.
Art. 62 bis cod. pen.
In tal modo il Collegio del merito si è conformato all'insegnamento del giudice della legittimità, secondo cui, ai fini dell'applicabilità delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il giudice deve prendere in considerazione i parametri di cui all'art.
Art. 133 c.p.
pen., il giudice deve prendere in considerazione i parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
art. 62 bis cod. pen
In tal modo il Collegio del merito si è conformato all'insegnamento del giudice della legittimità, secondo cui, ai fini dell'applicabilità delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il giudice deve prendere in considerazione i parametri di cui all'art.
art. 133 c.p
pen., il giudice deve prendere in considerazione i parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento (Sez.
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, Rv. 230691
133 c.p., ma non è necessario che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento (Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, Rv. 230691).
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMIERI MICHAEL nato a ANCONA il 26/03/1990 avverso la sentenza del 23/04/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

• 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe Palmieri tlichael ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del reato di tentata estorsione, posto in essere nei confronti di Barbaresi Sonia, in quello di cui agli artt. 56 e 610 cod. pen. Il Ricorrente ha dedotto altresì la mancanza di motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi privi di specificità. Il ricorrente ha reiterato le stesse doglianze già sollevate dinanzi alla Corte d'appello e da questa disattese con argomentazioni immuni da vizi. 2.1 La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto sussistente il delitto di tentata estorsione perché l'imputato, nel proferire minacce e nell'abbracciare una motosega nei confronti di Barbaresi Sonia, aveva il preciso obiettivo di ottenere una somma di denaro relativa a una precedente cessione di stupefacente, fatta ad Angeletti Francesco.

La medesima Corte ha ricordato correttamente che sussiste il delitto di tentata estorsione quando la coartazione è preordinata a procurare al soggetto attivo un ingiusto profitto, mentre nel delitto di violenza privata il contegno vessatorio non persegue detta finalità ma l'effetto di costringere taluno a fare tollerare od omettere qualcosa. 2.2 La doglianza sulla mancanza di motivazione in ordine alle attenuanti generiche è smentita dalla lettura della sentenza impugnata, ove si afferma che non si ravvisano elementi positivamente valutabili ai fini della concessione delle menzionate circostanze, attesi i numerosi precedenti, di cui l'imputato è gravato, e la forte aggressività manifestata nei riguardi delle persone offese: "indici di una personalità negativa e adusa alla violazione delle norme penali".

In tal modo il Collegio del merito si è conformato all'insegnamento del giudice della legittimità, secondo cui, ai fini dell'applicabilità delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il giudice deve prendere in considerazione i parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento (Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, Rv. 230691).

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali -e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del primo febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Pre ente Giuseppina A. R. Pacilli Sergio Paola • DEPOSITATO