Cassation appeal against agreed penalty dismissed as inadmissible due to failure to cite statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to cite any of the four specific grounds required by law for challenging an agreed penalty sentence. The appellant argued defects in the reasoning regarding responsibility and the sanction, but the statute limits appeals to issues of the defendant's will, lack of correlation, legal qualification errors, or illegality of the penalty. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen.: Appeals against agreed penalty sentences are admissible only for specific statutory grounds; failure to cite these grounds renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARI STANISLAV nato a MARIUPOL( UCRAINA) il 05/03/1999 avverso la sentenza del 22/09/2021 del GIP TRIBUNALE di TARANTO[dato avviso alarli_ti udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. BARI STANISLAV - a mezzo difensore - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui è stata applicata la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen., deducendo vizi della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità e al trattamento sanzionatorio.
2. Il ricorso è inammissibile. Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:
a) all'espressione della volontà dell'imputato;
b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;
c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto;
d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate. Tale disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva. Nel caso in esame, la richiesta di applicazione di pena è stata presentata il 22 settembre 2021 e il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi indicati nell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., con conseguente inammissibilità del ricorso.
3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del primo febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Pres' ente c( 19 Giuseppina A. R. Pacilli Sergi ' Paola )/1 D