Italian Court dismisses appeal against sentence reduction as it concerns waived grounds and penalty determination.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to raise permissible grounds regarding the formation of consent or the public prosecutor's agreement. The appellant instead argued that the lower court did not justify the dismissal of a specific exemption under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court ruled that such arguments are waived and do not constitute a defect in the imposed sanction, leading to the rejection of the appeal and an order to pay costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against sentence reductions under Article 599-bis of the Criminal Procedure Code are inadmissible if they concern waived grounds, the lack of assessment of exemption conditions under Article 129, or defects in penalty determination that do not render the sanction illegal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAIDIN SORIN nato il 12/12/1986 avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIidato avviso ajie parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bari, in accoglimento della richiesta formulata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta dal giudice di primo grado a NAIDIN SORIN in ordine al reato di ricettazione di un veicolo. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto vizi della motivazione, per non avere la Corte territoriale motivato sull'insussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
2. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170) ha già avuto modo di affermare che avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge. Nel caso in esame, il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi consentiti.
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del primo febbraio 2022 Il Consigliere estensore Presi ente Giuseppina A. R. Pacilli Sergi i/Paola ir a. &ti DEPOSITATO IN CA LLER1A c;(.