Cassation appeal against sentence reduction under art. 599-bis is inadmissible due to waived grounds and penalty errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a sentence reduction granted under Article 599-bis of the Criminal Procedure Code, arguing the lower court failed to address potential acquittal grounds under Article 129. The Court ruled that such arguments regarding waived causes for acquittal and sentencing errors are not admissible when they do not affect the legality of the sanction itself.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Appeals against sentence reductions under Art. 599-bis are inadmissible if based on waived acquittal grounds or sentencing errors that do not render the sanction illegal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GELAO GIOVANNI nato a BARI il 24/02/1991 avverso la sentenza del 08/06/2020 della CORTE APPELLO di BARIpato avviso alle,p-ar-t-i3 udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bari, in accoglimento della richiesta formulata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta dal giudice di primo grado a GELAO GIOVANNI in ordine ai reati di furto e rapina pluriaggravati. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto vizi della motivazione, per non avere la Corte territoriale motivato sull'insussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
2. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170) ha già avuto modo di affermare che avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge. Nel caso in esame, il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi consentiti.
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso c:omporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del primo febbraio 2022 Il Consigliere estensore [I Presi/ente Giuseppina A. R. Pacilli Ser i i 49 Paola DEPOSITATO IN CANCE ER1A , 3 1 ,94Yi • -