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Ordinanza — n. 21117/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specificity regarding jewelry and car receipt charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21117/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant argued for the plausibility of jewelry ownership and requested statutory mitigating circumstances, but the lower court had already addressed these points. The Court upheld the lower court's reasoning, noting that the appellant's arguments were merely repetitions of previously rejected claims without new legal substance.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds raised are not specific and do not constitute a new legal argument distinct from those already examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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lack of specificity cassation appeal receipt of stolen goods mitigating circumstances procedural inadmissibility confisca del veicolo a motore contraffazione di merci restrizioni accessorie

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 648 c.p.
2.2 Deve poi rilevarsi che la Corte territoriale, nell'escludere l'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod.
Art. 62 n. 4 c.p.
La Corte d'appello, poi, nell'escludere l'attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 133 c.p.
c.p., si deve aver riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, complessivamente considerato, sicché fra gli elementi da prendere in considerazione vanno compresi tutti quelli previsti dall'art. 133 cod.
Art. 366 c.p.p.
art. 133 cod. pen
c.p., si deve aver riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, complessivamente considerato, sicché fra gli elementi da prendere in considerazione vanno compresi tutti quelli previsti dall'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella
Così argomentando il Collegio del merito si è correttamente conformato all'orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv.
Sez. II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa
Sez. VI, n. 7554 del 2 febbraio 2011
(Sez. VI, n. 7554 del 2 febbraio 2011, Rv 249226).
Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012
pen., stante il valore non irrisorio del bene, si è posta in linea con l'orientamento di legittimità (Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, Rv.
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARI DANIELE nato a ARZIGNANO il 26/12/1987 avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Avverso la sentenza, indicata in epigrafe, CARI DANIELE (ritenuto responsabile della ricettazione di un'autovettura e di vari marini), a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge, per avere la Corte territoriale sia ritenuto sussistente il delitto di ricettazione di alcuni gioielli, nonostante la giustificazione plausibile in ordire al possesso dei beni, sia negato le attenuanti di cui agli artt. 648 cpv. e 62 n. 4 cod. pen.

2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi privi di specificità. 2.1 Il ricorrente ha reiterato doglianze già disattese dalla Corte territoriale, che ha rimarcato che la tesi dell'appellante, secondo cui gioielli erano di proprietà di sua moglie, non era verosimile, atteso che le stesse modalità di detenzione dei beni, custoditi all'interno di un fazzoletto di carta raggomitolato, oltre al tentativo dell'imputato di disfarsene all'atto del controllo degli agenti di polizia, costituivano "tangibile evidenza della provenienza illecita dei monili".

Così argomentando il Collegio del merito si è correttamente conformato all'orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), secondo cui, ai fini della configurabilità della ricettazione - ferma la sufficienza, ai fini della prova dell'elemento materiale del reato, della disponibilità della res furtiva -, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o della non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez.

II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Nel caso di specie, la mancata plausibile giustificazione della detenzione dei gioielli, come rimarcato nella sentenza impugnata, è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. 2.2 Deve poi rilevarsi che la Corte territoriale, nell'escludere l'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., ha posto in risalto che l'autovettura ricettata non era un bene dal valore irrisorio e che l'imputato l'aveva utilizzata per tentare di fuggire al momento del controllo da parte degli agenti, mettendone potenzialmente in pericolo l'incolumità.

In tal modo il Collegio del merito ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte, secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'art. 648 cpv. c.p., si deve aver riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, complessivamente considerato, sicché fra gli elementi da prendere in considerazione vanno compresi tutti quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. (Sez. VI, n. 7554 del 2 febbraio 2011, Rv 249226). La Corte d'appello, poi, nell'escludere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., stante il valore non irrisorio del bene, si è posta in linea con l'orientamento di legittimità (Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, Rv. 255791), secondo cui la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. ric:orre solo quando il danno patrimoniale, subito dalla parte offesa come conseguenza diretta e immediata del reato, sia di valore economico pressoché irrilevante.

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina A. R. Pacilli Se rg ioji aola