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Ordinanza — n. 21115/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of structural motivation defects and improper fact re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21115/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Luigi Marietti inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellate court had already addressed the appellant's claims regarding illegal activities and attempted extortion, citing intercepted communications and forensic evidence to refute his allegations. The Supreme Court rejected the request to re-evaluate factual evidence, noting that the lower court's reasoning was logical and free from structural flaws, which precludes such review in a cassation proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: The Court of Cassation reviews only structural defects in reasoning and cannot re-evaluate factual evidence or adopt new parameters for fact-finding.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility structural defects motivation re-evaluation of facts attempted extortion court costs and fine imputazione per reati di stupefacenti prove acquisite illegalmente abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
Art. 364 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARIETTI LUIGI nato a PAVIA il 13/08/1996 avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

-1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe il difensore di MARIETTI LUIGI ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione in relazione ai reati di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990 e di tentata estorsione.

2. Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale ha analiticamente dato risposta alle deduzioni difensive, evidenziando, tra l'altro, che l'estraneità dell'appellante alle attività illecite, oggetto del processo, era smentita dal contenuto delle intercettazioni del 17 e 18 novembre 2017 e - quanto al tentativo di estorsione - dal riconoscimento fotografico, effettuato dalla persona offesa, dal referto medico e dalle dichiarazioni di altri testi. A fronte della motivazione della pronuncia impugnata, corretta, logica, non contraddittoria e, pertanto, esente da vizi censurabili, il ricorrente ha genericamente sollecitato una diversa valutazione del materiale probatorio: richiesta, questa, inammissibile in sede di legittimità.

Va ricordato, in proposito, che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione,di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando precluse la rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del primo febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il P sidente Giuseppina A.