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Ordinanza — n. 21114/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21114/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21114/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO VERCIO TERESA nato a CAPO D'ORLANDO il 12/04/1949 avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; -1. Con la sentenza indicata in epigrafe la -Corte d'appello di Messina ha confermato la pronuncia, emessa dal Tribunale di Patti, con cui Lo Vercio Teresa è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia per il deliCo di cui all'art. 316 ter cod. pen. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo vizi della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il suindicato reato. Il 26 gennaio 2022 è pervenuta una memoria nell'interesse della ricorrente, con cui sono stati chiesti la restituzione degli atti alla sezione remittente e il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata 2.

Regesto Legislator

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art. 316 ter cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 21114/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe la -Corte d'appello di Messina ha confermato la pronuncia, emessa dal Tribunale di Patti, con cui Lo Vercio Teresa è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia per il deliCo di cui all'art. 316 ter cod. pen. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo vizi della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il suindicato reato. Il 26 gennaio 2022 è pervenuta una memoria nell'interesse della ricorrente, con cui sono stati chiesti la restituzione degli atti alla sezione remittente e il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata 2.

Parole chiave

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pensione d'invalidità calcolo della rendita per superstiti assegno di morte contributi di previdenza impagati incasso dei contributi di mantenimento pensione alimentare d'indigenza

Disposizioni normative citate

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art. 316 ter cod. pen
Con la sentenza indicata in epigrafe la -Corte d'appello di Messina ha confermato la pronuncia, emessa dal Tribunale di Patti, con cui Lo Vercio Teresa è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia per il deliCo di cui all'art. 316 ter cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO VERCIO TERESA nato a CAPO D'ORLANDO il 12/04/1949 avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

-1. Con la sentenza indicata in epigrafe la -Corte d'appello di Messina ha confermato la pronuncia, emessa dal Tribunale di Patti, con cui Lo Vercio Teresa è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia per il deliCo di cui all'art. 316 ter cod. pen. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo vizi della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il suindicato reato. Il 26 gennaio 2022 è pervenuta una memoria nell'interesse della ricorrente, con cui sono stati chiesti la restituzione degli atti alla sezione remittente e il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata 2.

Il ricorso è inammissibile. La ricorrente ha reiterato doglianze già disattese dalla Corte territoriale, che ha rimarcato che l'imputata aveva la delega ad operare sul conto corrente della madre e non ne aveva comunicato il decesso all'INPS, che ha continuato a corrispondere le pensioni. Il conto corrente era movimentato, altrimenti si sarebbero trovate su di esso tutte le pensioni dalla morte dell'intestataria. A fronte delle argomentazioni della Corte del merito le deduzioni della ricorrente sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez.

U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074), e sono prive di specificità, posto che esse non si confrontano con la compiuta e lineare motivazione svolta dai Giudici della cocinizione e, dunque, omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza, oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell'11/3/2009,, Rv. 243838).

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del primo febbraio 2022 Il Consigliere estensore l:l Presidente Giuseppina A. R. Pacilli Se T• i Paola i I DEPOSITAT