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Ordinanza — n. 21112/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding aggravated defense aggravation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21112/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on grounds already rejected by the lower courts. The appellant argued that the aggravated defense provision was misapplied, but the appellate court had correctly noted the victim's advanced age and cognitive decline, which the appellant knowingly exploited. The court ruled that advanced age alone does not presume reduced defense capacity, requiring a specific finding of the agent's conscious exploitation of the victim's vulnerability.

Regesto Legislator

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Art. 61 n. 5 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The aggravated circumstance of exploiting the victim's vulnerability requires a specific finding of the agent's conscious advantage-taking, not merely the victim's age or frailty.

Parole chiave

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aggravated defense provision victim vulnerability exploitation inadmissible appeal grounds conscious advantage-taking cognitive decline victim procedural inadmissibility penal code aggravation disabilità cognitiva

Disposizioni normative citate

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Art. 61 n. 5 cod. pen.
Il ricorrente ha reiterato doglianze già disattese dalla Corte territoriale, che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 61 n.
Art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 47186 del 22/10/2019, Rv. 277780
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICO BENITO nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 11/10/1995 avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Torino ha confermato la pronuncia del Tribunale di Asti con cui D'AMICO BENITO è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa aggravato. Ha proposto ricorso per cassazione iii difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente l'aggravante della c.d. minorata difesa.

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo Drivo di specificità. Il ricorrente ha reiterato doglianze già disattese dalla Corte territoriale, che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., "tenuto conto dell'età della vittima e della situazione di particolare fragilità in cui versava, resa evidente dalla condizione di estrema agitazione, rilevata dagli operanti intervenuti". La Corte d'appello ha rimarcato che la persona offesa, al momento del fatto, era quasi ottuagenaria e dalla documentazione medica in atti risultava anche che ella già soffriva di progressivo deterioramento cognitivo con rallentamento psichico.

Premesso che "notoriamente la commissione di questo tipo di truffe presuppone proprio un'attenta scelta della vittima, che tanto più è fragile e confusa tanto più facilmente può trovarsi a subire un raggiro di tale natura", la Corte d'appello ha evidenziato che l'imputato "aveva avuto pienamente modo di rendersi conto dell'età della persona con cui aveva a che fare e delle sue condizioni, portando dunque avanti il proprio intento di trarre consapevolmente vantaggio dalla particolare vulnerabilità della vittima". Così argomentando e, dunque, precisando che sussistevano le condizioni denotanti la particolare vulnerabilità della persona offesa, dalla quale l'imputato ha tratto vantaggio, il Collegio del merito si è conformato all'orientamento di questa Corte (Sez. 2, n. 47186 del 22/10/2019, Rv. 277780) secondo cui, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen., l'età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacità di resistenza della vittima, dovendo essere valutata la ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità del soggetto passivo dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggio 3.

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q. M. g dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del primo febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina A. R. Pacilli Sergl • Paola DEPOSITAT