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Ordinanza — n. 21107/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity; generic mitigation granted equates to aggravations making complaint inconsequential.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21107/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the ground of generic mitigation lacked the required legal specificity. The appellant argued for reduced penalties, but the lower courts had already granted mitigation equivalent to the contested aggravations, rendering the complaint inconsequential. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 113 c.p.p.: A cassation appeal based on the non-granting of generic mitigation is inadmissible if the mitigation granted is equivalent to the aggravations contested, rendering the complaint inconsequential due to lack of specificity.

Parole chiave

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generic mitigation lack of specificity inconsequential complaint cassation inadmissibility procedural costs fine fund sanction equivalence of penalties circostanze attenuanti

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, lett. a) c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 113 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIGLIOLINO EDUARDO nato a NAPOLI il 10/03/1973 avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. FIGLIOLINO EDUARDO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivo privo di specificità. Dalla lettura della sentenza impugnata e di quella di primo grado emerge che le attenuanti generiche sono state concesse in misura equivalente alle aggravanti contestate, con la conseguenza che la doglianza del ricorrente risulta del tutto inconferente.

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del primo febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina A. R. Pacilli Sergi Paola DEPOSITATOI:1111 CMAAN, tl 2ì 2 MA oggi, -