Italian Court dismisses appeal for lack of specific legal and factual grounds in criminal appeal. The court ruled the appeal inadmissible because the grounds were too generic. The court held that appeals must specifically cite legal and factual reasons. The court found the lower court's reasoning sufficient regarding the robbery attempt. The court ordered the appellant to pay court costs and a fine. The court emphasized the requirement for precise argumentation in appeals. The court rejected the claim that evidence was lacking. The court noted the specific facts of the robbery attempt. The court concluded the appeal failed to meet procedural standards.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to a lack of specific legal and factual grounds. The appellant merely criticized the lower court's reasoning without pointing out specific errors or missing evidence regarding the robbery attempt. The court ruled that the appeal failed to meet the statutory requirement for precise argumentation against the contested decision. Consequently, the appellant was ordered to pay court costs and a monetary fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, 591, 616 c.p.p.; An appeal must specifically cite the legal and factual reasons supporting the dissent, and generic criticisms without precise comparison to the contested decision render it inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOBBE VINCENZO nato a SALEMI il 08/12/1991 avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Marsala, con cui GIOBBE VINCENZO è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i delitti di tentata rapina e lesioni ai danni del nonno. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto vizi della motivazione, per non avere la Corte territoriale considerato che difettava la prova sull'univocità degli atti, diretti ad impossessarsi del telefono.
2. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che si è esattamente osservato (Sez. VI, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Rv. 254584) che "la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta".
Nel caso in esame, il ricorrente si è limitato a censurare la motivazione della sentenza impugnata con doglianze del tutto generiche, che non si confrontano con le argomentazioni della pronuncia d'appello e che non indicano specificamente le ragioni di fatto e di diritto, poste a base delle stesse. Per di più, giova rilevare che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine all'univocità degli atti, avendo rimarcato che il carabiniere Antonio Artale, intervenuto sul posto mentre era ancora in corso l'aggressione, aveva riferito che l'imputato, oltre a chiedere al nonno il telefono, aveva reclamato anche la dazione del denaro, richiesta che concretizzava la tentava rapina.
Deve affermarsi, dunque, che le censure difettano di specificità.
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del primo febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina A. R. Pacilli Sergio. i Paola _ - R . é-L-r DEPOSITATO