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Ordinanza — n. 21105/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against reduced sentence for procedural defects in plea agreement handling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21105/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it solely criticized the reasoning regarding the sentence reduction without raising specific statutory grounds. The appellant argued the lower court failed to adequately justify the penalty adjustment, while the defense had previously conceded to a plea agreement. The court ruled that such grievances regarding the determination of the penalty are inadmissible unless they demonstrate an illegality in the sanction itself.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against sentences reduced under Art. 599-bis c.p.p. are inadmissible if they concern waived grounds, lack of assessment of exemption conditions, or defects in penalty determination not affecting the sanction's legality.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Plea Agreement Reduction Inadmissible Appeal Sentencing Motivation Cassazione Roma Procedural Defects Sanction Legality adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Con la sentenza indicata in epigrafe„ la Corte d'appello di Brescia, in accoglimento della richiesta formulata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta dal giudice di primo grado a ROMANO FRANCESCO in ordine ai reati ascrittigli.
Art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso c:omporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con la sentenza indicata in epigrafe„ la Corte d'appello di Brescia, in accoglimento della richiesta formulata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta dal giudice di primo grado a ROMANO FRANCESCO in ordine ai reati ascrittigli.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso c:omporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
Questa Corte (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv.
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO FRANCESCO nato a VIBO VALENTIA il 25/01/1986 avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle partv4 udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe„ la Corte d'appello di Brescia, in accoglimento della richiesta formulata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta dal giudice di primo grado a ROMANO FRANCESCO in ordine ai reati ascrittigli. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto vizi della motivazione, per non avere la Corte territoriale adeguatamente motivato sulla determinazione della pena in concreto inflitta.

2. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278:170) ha già avuto modo di affermare che avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge. Nel caso in esame, il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi consentiti, essendosi limitato a censurare la motivazione della sentenza impugnata.

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso c:omporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del primo febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Pres nte Giuseppina A. R. Pacilli Sergi Paola DEPOSITA