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Ordinanza — n. 21104/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding appeal grounds in theft case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21104/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of specific grounds in the petition. The appellant argued that the lower court erred in finding the crime of receiving stolen goods, despite the co-defendant admitting to the act and claiming ignorance. The court rejected this, noting the appellant merely reiterated previously dismissed complaints without addressing the specific evidentiary reasoning regarding the vehicle's suspicious nature and the co-defendant's contradictory statements.

Regesto Legislator

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Art. 600, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616, comma 1 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds for appeal are not specific and do not clearly indicate the violation of law or defect in reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal lack of specificity receiving stolen goods inadmissible appeal procedural defect maggiore età penale apprezzamento anticipato delle prove allegazione motivata

Disposizioni normative citate

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Art. 600, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 616, comma 1 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella
Sez. II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAURO ANGELANTONIO nato a SAN GENNARO VESUVIANO il 07/03/1981 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Roma ria assolto MAURO ANGELANTONIO e Constantinica Sorin dai reati di cui ai capi 2) e 3), perché il fatto non sussiste, e ha rideterminato la pena per la residua imputazione di ricettazione di un'autovettura di cui al capo 1). Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di MAURO ANGELANTONIO, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente il suindicato reato, pur avendo il coimputato ammesso il fatto e dichiarato che Mauro Angelantonio "non ne sapeva nulla".

2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivo privo di specificità. Il ricorrente ha reiterato doglianze già disattese dalla Corte territoriale, che ha rimarcato che l'imputato non aveva dato spiegazioni plausibili sul possesso dell'autovettura, che presentava segni di effrazioni, che non potevano sfuggire nemmeno al passeggero. La menzionata Corte ha aggiunto che "l'imputato circolava a bordo dell'automezzo in orario poco consono ai convenevoli" e che nessun elemento favorevole nei confronti dell'imputato poteva essere desunto "dalle dichiarazioni contraddittorie rese dal coimputato, che, anzi, proprio per la loro inverosimiglianza confermano l'insussistenza di una causale alternativa lecita e, dunque, contribuiscono a rafforzare l'ipotesi accusatoria".

Peraltro, il coimputato inizialmente aveva dichiarato che entrambi i complici stavano "scendendo a Napoli per rivendere la macchina". Così argomentando il Collegio del merito si è correttamente conformato all'orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29:L98 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), secondo cui, ai fini della configurabilità della ricettazione - ferma la sufficienza, ai fini della prova dell'elernento materiale del reato, della disponibilità della res furtiva -, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omes:sa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez.

II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, P.v. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. E, nel caso di specie, la mancata giustificazione della detenzione dell'autovettura, come rimarcato nella sentenza impugnata, è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede.Ne discende che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, nessun vizio inficia la sentenza impugnata laddove ha ritenuta sussistente il delitto di ricettazione.

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.IM. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del primo febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina A. R. Pacill