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Ordinanza — n. 21103/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeals personally filed by defendants are inadmissible under the 2017 procedural reform requiring lawyer signatures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21103/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the criminal appeals personally filed by the two defendants inadmissible. The defendants argued that the lower court failed to adequately justify the denial of a statutory mitigating circumstance under Article 62 of the Penal Code. The Court ruled that the recent 2017 amendment to the Criminal Procedure Code removed the right of defendants to file appeals personally, mandating that such documents must be signed by registered defense lawyers.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals in criminal proceedings cannot be personally filed by the accused and must be signed by a registered defense lawyer, rendering personal submissions inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal procedure reform personal appeal filing defense lawyer signature inadmissible appeal Cassazione ordinanza modificazione delle conclusioni allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613 c.p.p.
Con la recente modifica dell'art. 613 cod.
Art. 616 c.p.p.
L'anzidetta declaratoria comporta, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
AHMETOVIC NECO e AHMETOVIC MEHO hanno proposto personalmente ricorsi per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo che la Corte d'appello non avrebbe adeguatamente motivato in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.
Law n. 103 del 2017
art. 613 cod. proc. pen
Con la recente modifica dell'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
L'anzidetta declaratoria comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

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S.U. n. 8914 del 21/12/2017
A tal riguardo questa Corte (S.U. n. 8914 del 21/12/2017, Rv.
Sez. 4, n. 41636 del 3/11/2010
Si è puntualizzato che a nulla rileva la sottoscrizione personale dall'interessato, quand'anche autenticata dal difensore (Sez. 4, n. 41636 del 3/11/2010, Rv.
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AHMETOVIC NECO nato a TORINO il 01/08/1995 AHMETOVIC MEHO nato il 20/05/1974 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINO[dato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. AHMETOVIC NECO e AHMETOVIC MEHO hanno proposto personalmente ricorsi per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo che la Corte d'appello non avrebbe adeguatamente motivato in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

2. I ricorsi sono inammissibili. Con la recente modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, è stata esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione. A tal riguardo questa Corte (S.U. n. 8914 del 21/12/2017, Rv. 272011) ha avuto modo di precisare che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Si è puntualizzato che a nulla rileva la sottoscrizione personale dall'interessato, quand'anche autenticata dal difensore (Sez. 4, n. 41636 del 3/11/2010, Rv. 248449). Nel caso in esame, quindi, i ricorsi personali, proposti il 14 giugno 2021, vanno dichiarati inammissibili.

3. L'anzidetta declaratoria comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del primo febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Pre ente Giuseppina A. R. Pacilli Serdii 15 i Paola _ DEPOSUATO n`l CANC