Cassation appeal against sentence reduction under art. 599-bis dismissed for inadmissibility due to lack of admissible grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant merely criticized the sentencing motivation without raising admissible grounds under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a reduction of the sentence for robbery and injuries, but the court noted that complaints regarding the formation of the party's will or the prosecutor's consent were not properly deduced. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against sentences under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure are inadmissible if they concern waived reasons, the lack of evaluation of conditions for acquittal, or defects in the penalty determination that do not affect the legality of the imposed sanction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORRENTINO MICHELE nato a SAN GENNARO VESUVIANO il 23/10/1987 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI(avviso all aa.i.; I udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello -di Napoli, in accoglimento della richiesta formulata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta a SORRENTINO MICHELE dal giudice di primo grado per i delitti di rapina e lesioni. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha censurato il difetto di un'adeguata motivazione della sentenza.
2. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte (Sez. 1, n. 944 del 23/.1L0/2019, Rv. 278170) ha già avuto modo di affermare che avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge. Nel caso in esame, il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi ammissibili, essendosi limitato a censurare la motivazione della sentenza impugnata.
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella propcsizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del primo febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presi nte Giuseppina A. R. Pacilli Serg " Paola DEPOSITAT